Art. 13-bis
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo' prevedere, limitatamente alle imprese che si articolano in piu' unita' produttive site in ambiti territoriali diversi, deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 13, primo comma, della presente legge.
Testo vigente dal 12 luglio 1978
