Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art14 · fonte su Normattiva