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Presso le sezioni comunali di collocamento e' istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di eta' compresa fra i 15 e i 29 anni. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria. I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella lista speciale del comune di residenza anche in quella del comune di provenienza. In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della presente legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali. E' fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente legge. I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumulato a quello precedentemente svolto non superi i 12 mesi.

Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 26 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art4 · fonte su Normattiva