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La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria dei giovani sulla base delle domande presentate, tenendo conto della qualifica professionale e della condizione economica, familiare e personale degli interessati e annotando la propensione indicata ed il titolo di studio. I giovani possono chiedere di essere destinati ad attivita' non corrispondenti al titolo di studio di cui sono in possesso. In tale ipotesi il titolo di studio non ha rilevanza sul rapporto instaurato in applicazione della presente legge. La prima formazione della graduatoria avra' luogo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli aggiornamenti successivi avranno luogo a fine giugno e a fine dicembre di ogni anno. La graduatoria e' resa pubblica ed e' comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, e alla regione. Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, e' operata sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico l'avviamento e' operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta. Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione nelle liste speciali e' ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle liste. La commissione decide sui ricorsi, con provvedimento definitivo, entro e non oltre trenta giorni dal loro deposito. La mancata decisione entro il suddetto termine ha il valore di reiezione del ricorso. Le richieste di assunzione dei giovani ai sensi della presente legge non possono essere nominative. Il datore di lavoro che intende assumere i giovani deve far domanda alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attivita' in cui prevede di inserire i giovani e le condizioni della prestazione richiesta.

Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 26 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art5 · fonte su Normattiva