Provvedimenti per la bonifica integrale

Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215

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[1]((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215)).

[2]Per provvedere alle spese di cui ai precedenti commi sono autorizzate nel bilancio del Ministero le seguenti assegnazioni:

[3]Esercizio 1930-31... L. 1,000,000

[4]» 1931-32... » 2,000,000

[5]» 1932-33... » 3,000,000

[6]» 1933-34... » 4,000,000

[7]» 1934-35... » 5,500,000

[8]» 1935-36... » 7,000,000

[9]» 1936-37... » 8,500,000 negli esercizi dal 1937-38 al 1958-59, incluso... » 10,000,000

[10]2 5

[11]Per gli esercizi successivi al 1958-59, l'assegnazione verra' commisurata al fabbisogno necessario per il servizio delle annualita' vigenti. 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 giugno 1930, n. 714

2

La L. 2 giugno 1930, n. 714 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per l'esercizio finanziario 1930-31 e' stabilito nella somma di L. 5.000.000 il limite di impegno per le annualita', gia' contemplate in parte dal R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, concernente il finanziamento delle opere pubbliche straordinarie, relative ad opere di sistemazione montana e di altre opere idrauliche riconosciute prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, nonche' per i contributi e premi previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sulla bonifica integrale".

5

Il Regio D.L. 17 luglio 1931, n. 1085, convertito, senza modificazioni, dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1663, ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "Le assegnazioni di fondi stabilite, per il concorso dello Stato nella costruzione di borgate rurali e di fabbricati rurali isolati purche' strettamente connessi ai fini della bonifica, dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sono ridotte alle seguenti somme: esercizio 1930-31 L. 650.000 » 1931-32 » 1.650.000 » 1932-33 » 2.650.000 » 1933-34 » 3.650.000 » 1934-35 » 5.150.000 » 1935-36 » 6.650.000 » 1936-37 » 8.150.000 » dal 1937-38 al 1959-60 » 9.650.000 Per gli esercizi successivi a questo ultimo l'assegnazione verra' commisurata al fabbisogno necessario per il servizio delle annualita' vigenti".

Testo in vigore dal 19 aprile 1933 al 29 aprile 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 aprile 1933

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1931 al 19 aprile 1933. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il concorso dello Stato previsto dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 193, per la costruzione di borgate rurali e' elevato dal 10 al 25 per cento dell'importo delle opere, con facolta' al Ministero dei lavori pubblici di aumentarlo fino al 30 per cento dell'importo stesso, tenuto conto dell'importanza della intrapresa per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano.

tolto: Eguale contributo puo' essere accordato nella spesa di costruzione di fabbricati rurali isolati, purche' strettamente inerente ai fini della bonificaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art5 · fonte del testo