Art. 8 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215
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[1]Il Ministero dell'economia nazionale potra' concorrere, mediante contributi in misura non superiore al 40 per cento, nelle spese effettivamente sostenute per la esecuzione delle seguenti opere nell'interesse di piu' fondi:
- a)costruzione e riattamento di strade poderali;
- b)provvista di acqua potabile.
[2]Per provvedere al pagamento dei contributi anzidetti sono autorizzati nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale i seguenti stanziamenti:
[3]Esercizio 1930-31... L. 1,000,000
[4]» 1931-32... » 2,500,000
[5]» 1932-33... » 4,000,000
[6]» 1933-34... » 5,500,000
[7]» 1934-35... » 7,000,000
[8]» 1935-36... » 8,500,000
[9]» 1936-37... » 10,000,000
[10]» 1937-38... » 11,500,000
[11]» 1938-39... » 13,000,000
[12]» 1939-40... » 14,500,000
[13]» 1940-41... » 16,000,000
[14]» 1941-42... » 17,500,000
[15]» 1942-43... » 19,000,000 negli esercizi dal 1943-44 al
[16]1958-59....... » 20,000,000
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 19 aprile 1933
