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[1]La facolta' di esercitare totalizzatori e scommesse a libro per le corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, e' esclusivamente riservata all'Unione nazionale incremento razze equine.
[2]L'esercizio predetto puo' essere delegato dall'U.N.I.R.E. ad enti, societa' ed allibratori purche' iscritti in un elenco che sara' tenuto dall'U.N.I.R.E. medesima, ed operanti per conto e nell'interesse di essa.
[3]Le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco degli enti, societa' ed allibratori di cui sopra, saranno emanate con lo stesso Regio decreto di cui al secondo comma del successivo art. 5.
Testo in vigore dal 17 aprile 1942 al 9 maggio 2025
