Il Ministro per la sanita' stabilisce le modalita' e i tempi dell'abbattimento degli animali tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica delle malattie. Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennita' da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennita' calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale e' definitivo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;34~art2 · fonte su Normattiva