Il Ministro per la sanita' puo', con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria degli animali contro le malattie indicate nell'articolo 1. A tale scopo il Ministero della sanita' puo' procedere all'acquisto dei presidi immunizzanti, la cui distribuzione dovra' avvenire gratuitamente tramite i veterinari provinciali. La vaccinazione e' effettuata da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale, e i relativi compensi professionali sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dai veterinari provinciali. Il Ministro per la sanita' puo' disporre che la distribuzione di siero, di vaccini e di virus per interventi profilattici o curativi, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici veterinari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;34~art4 · fonte su Normattiva