Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', a partire dall'esercizio finanziario 1968, sono iscritte le somme di:

  • a)lire 2.300 milioni per il pagamento delle indennita' previste dall'articolo 1;
  • b)lire 2.000 milioni per le vaccinazioni previste dall'articolo 4 e per gli altri interventi di profilassi disposti dal Ministro per la sanita' o dai veterinari provinciali;
  • c)lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6; 1
  • d)lire 150 milioni per le attivita' di cui all'articolo 7.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 marzo 1974, n.101

1

La L. 11 marzo 1974, n.101 ha disposto (con l'art. 5) che "L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, e' ridotta, a partire dall'anno 1973, da lire 1.000 milioni a lire 250 milioni".

Testo vigente dal 2 maggio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1968-01-23;34~art8 · fonte su Normattiva