Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', a partire dall'esercizio finanziario 1968, sono iscritte le somme di:
- a)lire 2.300 milioni per il pagamento delle indennita' previste dall'articolo 1;
- b)lire 2.000 milioni per le vaccinazioni previste dall'articolo 4 e per gli altri interventi di profilassi disposti dal Ministro per la sanita' o dai veterinari provinciali;
- c)lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6; 1
- d)lire 150 milioni per le attivita' di cui all'articolo 7.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 1974, n.101
1La L. 11 marzo 1974, n.101 ha disposto (con l'art. 5) che "L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, e' ridotta, a partire dall'anno 1973, da lire 1.000 milioni a lire 250 milioni".
Testo vigente dal 2 maggio 1974
