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Al fine di assicurare la continuita' degli interventi a fronte di programmi di penetrazione commerciale all'estero, il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementato di 42.350 milioni per il 1991 e di 92.350 milioni per il 1992. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1990 al 22 agosto 2008

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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;304~art1 · fonte su Normattiva