Art. 13
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I senzatetto assegnatari degli alloggi di cui all'articolo precedente hanno diritto di ottenerne il riscatto, secondo le disposizioni vigenti, sia da parte della Gestione I.N.A. Casa sia da parte del Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni dei lavoratori agricoli, sia da parte degli Istituti autonomi per le case popolari cessionari ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente. Qualora gli assegnatari di cui al precedente comma siano proprietari aventi diritto al contributo previsto dall'articolo 3, possono chiedere l'applicazione della procedura prevista dal successivo articolo 14, relativamente all'alloggio assegnato, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
