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((Le unita' immobiliari costruite ai sensi dell'articolo precedente sono di proprieta' dei privati. Gli enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia della eventuale differenza tra il costo della unita' immobiliare e l'importo del contributo erogato a norma dell'articolo 3. Tale differenza sara' rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento)).

Testo in vigore dal 20 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1962 al 20 dicembre 1964. 15 parole tolte, 19 parole aggiunte.

tolto: Gli alloggi costruitiaggiunto: Le unita' immobiliari costruite ai sensi dell'articolo precedente sono di proprieta' dei privatitolto: ; gli Entiaggiunto: . Gli enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia tolto: dell'eventuale differenza fra il costo dell'alloggio aggiunto: della eventuale differenza tra il costo della unita' immobiliare e l'importo del contributo erogato tolto: ai sensi aggiunto: a norma dell'articolo 3. Tale differenza sara' rimborsata agli tolto: Enti aggiunto: enti costruttori entro il termine massimo di tolto: 15 aggiunto: 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art15 · fonte del testo