Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Le unita' immobiliari costruite ai sensi dell'articolo precedente sono di proprieta' dei privati. Gli enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia della eventuale differenza tra il costo della unita' immobiliare e l'importo del contributo erogato a norma dell'articolo 3. Tale differenza sara' rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento)).
Testo in vigore dal 20 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
