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Il coltivatore del fondo puo', con l'assenso dell'avente titolo al contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente, sostituirsi ad esso nella richiesta e nell'utilizzazione del contributo medesimo. Salvo diversa pattuizione delle parti, il coltivatore ha diritto ai rimborso, nel termine massimo di 5 anni, della differenza tra la spesa ammessa a contributo e lo ammontare del contributo stesso, aumentata degli interessi legali. Nelle ipotesi di fabbricati rurali e relative pertinenze, distrutti o danneggiati dal terremoto, il coltivatore ha diritto di surrogarsi all'avente titolo che non abbia fatto richiesta di contributo nel termine di cui all'articolo 29 o che, avendo ottenuto la concessione del contributo, non abbia ultimato i lavori nel termine di cui al secondo comma, dell'articolo 5. In tal caso, ai fini della determinazione del contributo, si fa riferimento alle condizioni di reddito dell'avente titolo. Il diritto di surroga deve essere esercitato entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 29, o dalla data di scadenza del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori. Il coltivatore che ha eseguito le opere ha diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo, col limite massimo di lire 1 milione, e per gli interessi legali. Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di 5 anni ed e' assistito dal privilegio richiamato dall'articolo 11 della presente legge.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art17 · fonte su Normattiva