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Per le forniture di materiali e mezzi da parte delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, degli Enti pubblici locali, della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, il Ministero dei lavori pubblici e' esonerato dal rimborso previsto, per i materiali e mezzi che dopo l'uso fattone non siano recuperabili od utilizzabili, dall'articolo 33, del regio decreto-legge dicembre 1926, n. 2389, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1928, n. 833.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art33 · fonte su Normattiva