Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962
Art. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
