I trapassi di proprieta' al comune di Venezia, per l'espropriazione e l'acquisto degli immobili a norma della presente legge sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie. Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Testo vigente dal 28 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;294~art16 · fonte del testo