I trapassi di proprieta' al comune di Venezia, per l'espropriazione e l'acquisto degli immobili a norma della presente legge sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie. Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.
Testo vigente dal 28 aprile 1956
