Tutti gli atti e contratti relativi alla retrocessione dei beni di cui alla presente legge sono esenti da tassa di bollo e soggetti alle imposte fisse di registro e ipotecarie. Sono salvi gli emolumenti a favore dei conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi a favore degli uffici finanziari.
Testo vigente dal 10 agosto 1949
