Tutti gli atti e contratti relativi alla retrocessione dei beni di cui alla presente legge sono esenti da tassa di bollo e soggetti alle imposte fisse di registro e ipotecarie. Sono salvi gli emolumenti a favore dei conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi a favore degli uffici finanziari.

Testo vigente dal 10 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;489~art3 · fonte del testo