Il beneficio di cui all'articolo precedente viene accordato ai nuovi impianti o agli ampliamenti nei limiti e con modalita' che saranno indicati dal piano alberghiero da adottarsi con delibera del Consiglio comunale, su proposta del sindaco, sentite le categorie interessate. Tale piano determinera', tra l'altro, il numero dei posti letto ritenuto indispensabile. Le concessioni per nuovi alberghi o ampliamenti, in relazione col suddetto piano, saranno accordate dalla Giunta comunale per le attrezzature non superiori alla terza categoria e dal Consiglio comunale per quelle superiori.

Testo vigente dal 29 ottobre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-09;976~art17 · fonte del testo