Per i nuovi impianti alberghieri che saranno creati entro il periodo di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, competera' l'esenzione da ogni imposta e tributo erariale per la durata di anni dieci dalla data di apertura degli impianti medesimi. Tale esenzione si applica anche per il caso di ampliamento di impianti gia' esistenti, che superi per valore il 50 per cento di questi ultimi.

Testo vigente dal 29 ottobre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-09;976~art16 · fonte del testo