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Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale presso le saline dell'Amministrazione autonomia dei monopoli di Stato, che abbiano prestato servizio nelle due ultime campagne salifere delle saline stesse e che abbiano compiuto un periodo complessivo di servizio non inferiore a 90 giornate lavorative, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, in un ruolo transitorio ad esaurimento nella branca sali, attraverso concorsi che saranno localmente indetti ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; apposita domanda alla Direzione generale dei monopoli e non devono aver superato il 45° anno di eta' alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

Testo in vigore dal 18 giugno 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;360~art1 · fonte su Normattiva