La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Loreto, per i fini di cui alla presente legge, mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, da ripartirsi in 5 esercizi finanziari, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sara' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale di Loreto, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.

Testo vigente dal 11 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;583~art9 · fonte su Normattiva