Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni e' autorizzata la spesa di 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di 200 milioni annui, a partire dall'esercizio 1968 e fino a quello 1972. La suddetta somma sara' erogata con la seguente ripartizione annuale:

  • 1)per lavori di cui alla lettera a) dell'articolo 1, un quinto della somma;
  • 2)per i lavori di cui alla lettera b) dell'articolo 1, tre quinti della somma;
  • 3)per i contributi nella spesa per i lavori di cui agli altri articoli, il rimanente quinto. Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui al comma precedente, saranno autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con quello per il tesoro, su proposta del consiglio comunale di Loreto.

Testo vigente dal 11 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;583~art8 · fonte su Normattiva