Alla fine di ciascun esercizio finanziario la societa' umanitaria presentera' al Ministero dell'interno insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dall'autorita' tutoria a sensi dell'articolo 21 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'opera pia e' annoverata, una relazione sull'attivita' svolta nel periodo considerato.
Testo vigente dal 27 aprile 1977
