Alla fine di ciascun esercizio finanziario la societa' umanitaria presentera' al Ministero dell'interno insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dall'autorita' tutoria a sensi dell'articolo 21 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'opera pia e' annoverata, una relazione sull'attivita' svolta nel periodo considerato.

Testo vigente dal 27 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;145~art3 · fonte su Normattiva