Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Societa' Umanitaria presentera' al Ministero dell'interno, insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dalla autorita' tutoria ai sensi dell'articolo 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'Opera pia e' annoverata, una relazione sull'attivita' svolta nel periodo considerato.
Testo vigente dal 15 maggio 1965
