Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune con deliberazione del Consiglio comunale, propone al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana il piano dei lavori da eseguirsi nell'esercizio successivo. Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale il Provveditorato udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue decisioni e le comunica al Comune. Il primo programma di lavori dovra' essere proposto dal Comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 24 gennaio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;3~art6 · fonte su Normattiva