Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 26 — Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico della regione o al genio civile

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti entro quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' diventato esecutivo.

Testo vigente dal 21 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art26 · fonte su Normattiva