Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 25 — Competenza del presidente della giunta regionale

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme della presente legge e delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 21 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art25 · fonte su Normattiva