Qualora i lavori di restauro e di consolidamento richiedano a giudizio del consiglio di amministrazione, il rilascio degli immobili interessati, i contratti di locazione in corso, relativi agli appartamenti, ai vani terranei ed a tutti i locali dell'immobile, quale che sia l'uso cui gli stessi sono adibiti, possono essere risoluti. Agli occupanti di cui al quarto comma dell'articolo 13 costretti al rilascio degli appartamenti, dei vani terranei o di altri locali dell'immobile, l'Ente dovra' assicurare altro idoneo alloggio o attraverso gli istituti di edilizia economica e popolare, o attraverso altre provvidenze che, d'intesa con le, amministrazioni comunali interessate, riterra' di poter adottare. I lavori di cui al primo comma comportano altresi' la risoluzione o la modifica dei contratti agrari riguardanti i terreni, qualora le opere da compiere risultino incompatibili con la continuazione del regime colturale in corso.

Testo vigente dal 11 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-29;578~art17 · fonte su Normattiva