Gli immobili compresi nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 sono esenti dalle: imposte sui terreni e sui fabbricati sino, al 31 dicembre 1980. L'esenzione e' subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti per la provincia di Napoli che attesti, annualmente, che la villa e' utilizzata in conformita' con le direttive della Soprintendenza medesima. Le concessioni di mutuo, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonche' le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente e le relative annotazioni e cancellazioni sono, soggette a imposta fissa.

Testo vigente dal 11 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-29;578~art16 · fonte su Normattiva