All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge negli esercizi finanziari indicati dall'articolo 20 si provvede, quanto all'anno 1971, mediante riduzione dei capitoli n. 2526 per lire 70 milioni; e n. 2546 per lire 30 milioni, del relativo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e quanto ai successivi anni finanziari, mediante riduzione dei corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dello stesso Ministero. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 11 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-29;578~art21 · fonte su Normattiva