Art. 11 — Credito di conduzione
Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. I prestiti sono accordati, con preferenza, ai coltivatori diretti ed alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici. Si applicano per tali operazioni le disposizioni dell'articolo 19, commi secondo e seguenti, della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Testo vigente dal 9 novembre 1966
