E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967, la spesa di:

  • a)lire 1.500 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 e per l'attuazione dell'articolo 3;
  • b)lire 600 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;
  • c)lire 2.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 5;
  • d)lire 300 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;
  • e)lire 2.400 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;
  • f)lire 4.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;
  • g)lire 7.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;
  • h)lire 4.000 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;
  • i)lire 5.500 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;
  • j)lire 15.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui allo articolo 12;
  • k)lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi di cui al sesto comma dell'articolo 12;
  • l)lire 10.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;
  • m)lire 1.500 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;
  • n)lire 200 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;
  • o)lire 4.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;
  • p)lire 20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;
  • q)lire 3.500 milioni per la concessione di contributi di cui all'articolo 17;
  • r)lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;
  • s)lire 7.000 milioni per gli investimenti di cui all'articolo 19;
  • t)lire 21.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20;
  • u)lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24;
  • v)lire 4.500 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 26;
  • w)lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 28;
  • z)lire 3.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29;
  • aa)lire 1.500 milioni per la concessione di contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31;
  • bb)lire 2.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 32;
  • cc)lire 10.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35;
  • dd)lire 1.500 milioni per le spese generali di cui all'articolo 37;
  • ee)lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 57.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art44 · fonte su Normattiva