Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Art. 31 — Contributi per rimboschimenti volontari

Allo scopo di favorire ed incoraggiare lo sviluppo forestale, sono concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste contributi per il rimboschimento di terreni nudi e cespugliosi, il miglioramento dei boschi esistenti, con particolare riguardo alla conversione dei cedui in fustaie o in bosco ad alto fusto pascolabile, la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio o da altre cause nonche' l'impianto di fasce frangivento. Nei territori classificati montani e nei terreni vincolati a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, la misura massima del contributo puo' arrivare al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile: negli altri territori il contributo puo' essere concesso fino alla misura del 50 per cento di tale spesa. Il contributo non puo' essere concesso piu' di una sola volta per lo stesso terreno. Per l'esecuzione delle iniziative sussidiate ai sensi dei precedenti commi puo' essere altresi' disposta la concessione gratuita, da parte del Corpo forestale dello Stato, delle piantine necessarie al rimboschimento. In tal caso nella determinazione del contributo non dovra' tenersi conto del costo delle piantine e dei semi impiegati.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art31 · fonte su Normattiva