Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Art. 34 — Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti

Alle aziende speciali costituite, ai sensi dell'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni ed ai consorzi di Cui agli articoli 155 e seguenti dello Stesso regio decreto per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti puo' essere concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico e di custodia per un periodo non superiore a 5 anni. Ai Comuni ed agli altri enti che provvedono altresi' alla compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, puo' essere concesso Un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art34 · fonte su Normattiva