Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli sono stabiliti i seguenti limiti di impegno: per ciascuno degli esercizi finali, 1966 n. 1967:

  • a)lire 200 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;
  • b)lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;
  • c)lire 2.250 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;
  • d)lire 150 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23;
  • e)lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34;
  • f)lire 1.000 milioni per la concessione dei concorsi sugli interessi dei mutui Integrativi previsti dall'articolo 35. per ciascuno degli esercizi finaziari dal 1968 al 1970:
  • a)lire 250 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;
  • b)lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;
  • c)lire 3.250 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;
  • d)lire 150 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23;
  • e)lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34;
  • f)lire 2.100 milioni per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui integrativi previsti dall'articolo 35. Le annualita' da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dei suddetti limiti di impegno sono cosi' determinate: per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell'articolo 6: lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 650 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 750 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1972; per il limite d'impegno relativo alla concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6: lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1995; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1996; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1997; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1999; per il limite d'impegno relativo alla concessione di cui all'articolo 16: lire 2.250 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 7.750 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 11.000 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 14.250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1997; lire 12.000 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 9.750 milioni per l'esercizio finanziario 1999; lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 2000; lire 3.250 milioni per l'esercizio finanziario 2001; per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23: lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 2000; lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 2001; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 2002; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2003; lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 2004; per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 34; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1972; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1973; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1974; per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi negli interessi dei mutui integrativi di cui all'articolo 35: lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 4.100 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 6.200 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 8.300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1987; lire 7.300 milioni per l'esercizio finanziario 1988; lire 6.300 milioni per l'esercizio finanziario 1989; lire 4.200 milioni per l'esercizio finanziario 1990; lire 2.100 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art46 · fonte su Normattiva