Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970
Art. 47 — Variazioni compensative
Con la legge di approvazione del bilancio negli anni dal 1967 al 1970, potranno essere approvate, su richiesta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi dalla presente legge.
Testo vigente dal 9 novembre 1966
