Art. 50 — Norme finanziarie
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Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.
Testo in vigore dal 9 novembre 1966 al 29 novembre 1966
