Art. 57 — Relazione annuale
In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sara' presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione della presente legge con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi. I provvedimenti con cui si dispongono le erogazioni previste dalla presente legge dovranno essere pubblicati bimestralmente su un apposito bollettino periodico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per estratto, negli albi degli organi periferici del Ministero stesso. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblichera' in un notiziario i dati relativi all'attuazione della presente legge nonche' le disposizioni a tal fine emanate ed e' autorizzato alle spese di rilevazione, elaborazione e stampa dei dati.
Testo vigente dal 9 novembre 1966
