Alla lettera c) dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituite le seguenti: "c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sara' stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il (contributo di lire 80 miliardi; "d) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sara' stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi; "e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi; "f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi".

Testo vigente dal 29 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art2 · fonte del testo