Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1952 al 16 dicembre 2010. 385 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ai fini della esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge sono attribuite alla Cassa:
tolto: a) per l'esercizio finanziario 1950-51: 1° lire 42.640.687.000, quota parte della somma di 55 miliardi spettante alle zone indicate all'art. 3 della presente legge in conformita' dell'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108; 2° lire 23.826.787.350, da prelevarsi dal Fondo speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153; 3° lire 33.532.525.650, da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e da coprirsi con le entrate derivanti dalla elevazione dal 75 al 76 per cento della quota spettante all'erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonche' dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50; decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51; decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52; decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera; decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi; decreto Ministeriale 1 agosto 1949, concernente variazioni di imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi;
tolto: b) per l'esercizio finanziario 1951-52 saranno attribuiti alla Cassa: 1° lire 18 miliardi da prelevarsi dal conto speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153; 2° lire 82 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-1952, di cui 50 miliardi prelevabili dalle disponibilita' afferenti - per detto esercizio finanziario - al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108; c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sara' stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il (contributo di lire 80 miliardi;
tolto: d) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sara' stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi;
tolto: e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;
tolto: f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art10 · fonte del testo