Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1952 al 12 agosto 1982. Leggi il testo vigente →

La Cassa, per lo svolgimento delle sue attivita', potra' avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente. Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente. La Cassa potra' altresi' essere autorizzata dal predetto Comitato alla emissione di obbligazioni.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 12 agosto 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art38 · fonte del testo