E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da imputarsi per lire 10 miliardi all'esercizio 1951-52 e per lire 10 miliardi all'esercizio 1952-53, e da destinare:

  • a)per finanziamenti della costruzione di metanodotti per il trasporto dei prodotti estratti dai giacimenti individuati a seguito delle ricerche di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e all'art. 3 della legge 27 maggio 1940, n. 580;
  • b)per finanziamenti delle ricerche di idrocarburi di cui ai predetti articoli.

Testo vigente dal 29 luglio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art53 · fonte del testo