Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. 260 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il servizio ricerche petrolifere istituito presso l'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) ai sensi del R. decreto- legge 3 aprile 1926-IV, n. 556, e del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 300, provvede allo studio, alle ricerche ed alle opere di sfruttamento dei terreni petroliferi in Italia e nei territori dell'impero, coi fondi all'uopo autorizzati nei modi di legge.
tolto: Restano ferme le disposizioni inerenti alla presentazione da parte dell'A.G.I.P. dei rendiconti trimestrali giustificativi delle spese eseguite a carico dei fondi anticipati dallo Stato. Per i materiali acquistati con i fondi anticipati dallo Stato l'A.G.I.P. rende conto annuale alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, alla quale comunica altresi' i relativi inventari.
tolto: Durante il periodo delle ricerche effettuate con i fondi anticipati dallo Stato gli introiti derivanti dalla vendita di prodotti petroliferi vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
tolto: Qualora alla fase delle ricerche di cui al precedente comma segua la fase di sfruttamento per conto dello Stato, si istituisce una gestione distinta per ciascuna zona di estrazione ed i proventi netti che ne derivano, dimostrati in rendiconti da trasmettere alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
tolto: Ove si addivenga, invece alla concessione di sfruttamento a favore dell'A.G.I.P. si procede alla stipulazione di apposita convenzione fra lo Stato e detta Societa' per stabilire le condizioni di rimborso delle anticipazioni fatte dallo Stato, nonche' la corresponsione allo Stato di una quota a titolo di partecipazione agli utili netti derivanti dalla concessione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-27;580~art3 · fonte del testo