Il contributo straordinario relativo alle somme dovute per tutti i periodi di paga scaduti in ciascun mese deve essere versato entro i primi dieci giorni del mese successivo in un conto corrente postale intestato alla Tesoreria della provincia nella cui circoscrizione le retribuzioni sono state corrisposte. Per il calcolo delle ore eccedenti le trentadue settimanali, si ha riguardo all'orario medio settimanale delle settimane comprese nei periodi di paga scaduti nel mese precedente; per i lavoratori assunti o licenziati nel corso del mese, l'orario medio settimanale e' determinato sulla base dell'effettiva occupazione nel periodo di paga.

Testo vigente dal 29 luglio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art77 · fonte del testo