Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente, il datore di lavoro deve denunziare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gli estremi della ricevuta del versamento, indicando l'ammontare della somma versata e delle retribuzioni su cui il contributo e' stato commisurato. Per le retribuzioni previste alla lettera b) dell'art. 76, la denunzia deve indicare, distintamente, quelle corrispondenti al lavoro fino a trentadue ore settimanali e quelle corrispondenti al lavoro per le ore eccedenti. La denunzia deve essere presentata anche se non esista l'obbligo dell'assicurazione del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro. La denunzia deve essere redatta in duplice copia, una delle quali e' trasmessa dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha il suo domicilio fiscale. Il controllo delle denunzie e' effettuato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in conformita' delle direttive dell'Amministrazione finanziaria. Per il controllo da parte dell'Istituto suddetto si applicano le norme contenute nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1937, n. 200, anche per le retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Testo vigente dal 29 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art78 · fonte del testo