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Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1973, n. 348, per "personale di altri impianti" deve intendersi anche:

  • a)il personale addetto alla condotta e alla scorta dei treni che trovasi fuori residenza, con intervallo nel turno di servizio anche superiore a 2 ore;
  • b)il personale che, prestando servizio in localita' diversa da quella ove ha il proprio domicilio, deve effettuare due turni di lavoro nella stessa giornata con intervallo fra l'uno e l'altro anche superiore a 2 ore. Il personale di cui ai precedenti punti a) e b) puo' essere ammesso ad usufruire delle mense aziendali nelle localita' ove queste sussistono e durante l'orario di apertura delle stesse stabilito in relazione alle necessita' dell'impianto in funzione del quale tali mense vengono istituito.

Testo in vigore dal 14 giugno 1975 al 28 ottobre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-06-06;197~art15 · fonte su Normattiva