Al fine di contenere la spesa corrente, i maggiori fondi previsti dalla presente legge in favore degli enti e delle istituzioni, di cui all'articolo 1, primo comma, rispetto agli stanziamenti disposti per l'esercizio 1976 dalla legge 8 aprile 1976, n. 115, debbono essere utilizzati esclusivamente per l'attivita' produttiva. E' fatto divieto di ogni e qualsiasi contrattazione aziendale che comporti, direttamente o indirettamente, aumenti del costo del personale dipendente.

Testo vigente dal 28 luglio 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 679/1988

    Altra decisione
    16 giugno 1988

    A seguito dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 1984, n. 312 e del D.L. 11 settembre 1987, n. 374 ( convertito in L. 29 ottobre 1987, n. 450) i quali hanno apportato - rispettivamente con l'art.6 e 3 primo e secondo comma - modifiche in tema di disciplina< del trattamento economico del personale degli enti lirici e istituzioni musicali, vanno restituiti gli atti al giudice 'a quò relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, <L. 14 agosto 1977 n. 426, denunziati - per violazione degli artt. 70, 76, 77, 97 e 113 Cost. - in quanto stabiliscono che detto trattamento economico sia regolato da contratti collettivi nazionali tra enti e categorie interessate, e vietando espressamente contrattazioni aziendali implicanti aumenti del costo del personale.

    Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-07-22;426~art2 · fonte su Normattiva