Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1980 al 20 aprile 2006. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani predetti, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti. Il Ministro dell'interno puo' delegare al direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa nell'ambito dei piani annuali di cui all'articolo 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-07-08;336~art3 · fonte del testo