Art. 19 — Copertura degli stanziamenti
Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, negli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per ciascuno degli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
